Questo sogno deve diventare realtà.

Ho un sogno non così segreto, la mia missione di aiutare come posso più persone possibile. Questo sogno non lo posso realizzare… almeno non da solo. Negli anni cresce più forte in me l’idea di poter contribuire con i miei strumenti in un contesto più ampio. Si fa sempre più strada l’idea che posso far parte di un sistema in cui credo, di una sanità per tutti. Bisogna però richiamare alcuni concetti ricordando che….

La salute è un diritto

Sì, lo dice anche la legge 833/78 : Il Sistema sanitario nazionale è stato istituito con la legge 833 del 1978. Il SSN italiano ha carattere universalistico e solidaristico, fornisce cioè l’assistenza sanitaria a tutti i cittadini senza distinzioni di genere, residenza, età, reddito e lavoro. I principi fondamentali su cui si basa sono la responsabilità pubblica della tutela della salute; l’universalità ed equità di accesso ai servizi sanitari; la globalità di copertura in base alle necessità assistenziali di ciascuno, secondo quanto previsto dai Livelli Essenziali di Assistenza; il finanziamento pubblico attraverso la fiscalità generale ed infine la “portabilità” dei diritti in tutto il territorio nazionale e reciprocità di assistenza con le altre regioni.

Ma cosa sono esattamente questi Livelli Essenziali di Assistenza?

I Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) consistono nell’insieme delle prestazioni che vengono garantite dal Servizio Sanitario Nazionale, a titolo gratuito o con la partecipazione alla spesa, a tutti i cittadini.

I livelli essenziali di assistenza (LEA), vale a dire le prestazioni e i servizi che il servizio nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket) , sono stati definiti con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, entrato in vigore il 23 febbraio 2002. I LEA sono organizzati in tre grandi aree: 1) l’assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, che comprende tutte le attività di prevenzione rivolte alla collettività e ai singoli (tutela degli effetti dell’inquinamento, dai rischi infortunistici negli ambienti di lavoro, sanità veterinaria, tutela degli alimenti, profilassi delle malattie infettive vaccinazioni e programmi di diagnosi precoce, medicina legale); 2) l’assistenza distrettuale, vale a dire le attività e i servizi sanitari e sociosanitari diffusi capillarmente sul territorio, dalla medicina di base all’assistenza farmaceutica, dalla specialistica alla diagnostica ambulatoriale alla fornitura di protesi ai disabili, dai servizi domiciliari agli anziani ai malati gravi ai servizi territoriali consultorii (consultori familiari, serT, servizi per la salute mentale, servizi di riabilitazione per disabili ecc.), alle strutture residenziali e semi residenziali (residenze per anziani e disabili, centri diurni, case famiglia e comunità terapeutiche); 3) l’assistenza ospedaliera, in pronto soccorso, in ricovero ordinario, in day hospital e day surgery, in strutture per la lungo degenza e la riabilitazione e così via.

Le principali fonti normative sui Livelli essenziali di assistenza (LEA) sono rappresentate dal decreto legislativo n. 502 del 1992, aggiornato dal decreto legislativo n. 229 del 1999, e dalla legge n. 405 del 2001. Il d.lgs. n 502/92 definisce i LEA, all’art. 1 come l’insieme delle prestazioni che vengono garantite dal Servizio sanitario nazionale, a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa, perché presentano per specifiche condizioni cliniche, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, individuale o collettiva, a fronte delle risorse impiegate. Pertanto, sono escluse dai LEA le prestazioni, i servizi e le attività che non corrispondono a necessità assistenziali, le prestazioni di efficacia non dimostrabile o che sono utilizzato in modo inappropriato rispetto alle condizioni cliniche dei pazienti e le prestazioni che, a parità di beneficio per i pazienti, comportano un impiego di risorse superiore ad altre (sono più costose di altre). In attuazione della legge n.405 è stato emanato il DPCM 29 novembre 2001 di “Definizione dei Livelli essenziali di assistenza” che elenca, negli allegati, le attività e le prestazioni incluse nei Livelli, le prestazioni escluse, le prestazioni che possono essere fornite dal Servizio sanitario nazionale solo a particolari condizioni.

Io e forse anche chi legge questo articolo vuole che sia così, aiutami a realizzarlo, spero di poter accedere al Sistema e di poter portare il mio contributo. That’s it. Grazie.