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Bonus Psicologico 2022


Come da Circolare n. 83/2022
 del 19/07/22– INPS ecco le istruzioni operative per la fruizione del c.d. Bonus psicologico 2022

Premessa 
Il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, all’articolo 1-quater, comma 3, ha previsto che le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano possono erogare, ai soggetti che ne facciano richiesta, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli psicologi. Il beneficio, nella misura massima di 600 euro per persona, è parametrato all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere i soggetti con un valore ISEE più basso.

Applicazione del beneficio

Si intende:

  • “beneficiario”  – ogni persona in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che sia nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico;
  • “richiedente”, il soggetto, non sempre coincidente con il beneficiario, che presenta la richiesta di accesso al beneficio;
  • “codice univoco”, il codice alfanumerico di 12 caratteri, associato a ciascun beneficiario che rientra nella graduatoria, che rappresenta il valore del beneficio attribuito a scalare;
  • “seduta”, la seduta di psicoterapia effettuata presso lo studio del professionista aderente all’iniziativa.

Requisiti del beneficiario
Il beneficiario può accedere al bonus se congiuntamente possiede i seguenti requisiti:

  • sia “in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico“;
  • sia un soggetto residente in Italia al momento della presentazione della domanda del beneficio;
  • disponga di un valore ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, che non sia superiore a 50.000 euro.

Misura del beneficio
Il bonus è commisurato al valore ISEE del beneficiario come e spetta nella seguente misura:

  • in caso di ISEE inferiore a 15.000 euro l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 600 euro per ogni beneficiario;
  • in presenza di ISEE compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 400 euro per ogni beneficiario;
  • in caso di ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario.

Ai fini del riconoscimento e dell’assegnazione del bonus in esame, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto interministeriale del 31 maggio 2022, sarà data priorità alle persone richiedenti con ISEE più basso e, a parità di ISEE, la priorità sarà determinata dall’ordine cronologico di presentazione della domanda.
Presentazione della domanda
La domanda del beneficio potrà essere presentata:

  • accedendo on line al sito web INPS – loggandosi tramite le proprie credenziali SPID o CIE o CNS –  collegandosi al servizio “Contributo sessioni psicoterapia”;
  • contattando telefonicamente Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Il richiedente  può presentare domanda per sé stesso o per conto di un soggetto minore d’età se genitore esercente la responsabilità genitoriale o tutore o affidatario di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Il beneficio può essere richiesto, inoltre, per conto di un soggetto interdetto, inabilitato o beneficiario dell’amministrazione di sostegno, rispettivamente dal tutore, dal curatore e dall’amministratore di sostegno.

Nella domanda dovrà essere dichiarato sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale sopra citato per l’accesso alla misura. I requisiti autocertificati attraverso il modulo telematico di presentazione della domanda costituiranno oggetto di verifica ai sensi degli articoli 71 e 43 del D.P.R. n. 445/2000. Le domande prive della dichiarazione del possesso dei requisiti e della relativa autocertificazione, nonché le domande presentate fuori dai termini, saranno considerate inammissibili.
 
Le domande presentate e acquisite nei sistemi gestionali INPS verranno sottoposte a istruttoria automatizzata centralizzata.
 
Verifica da parte dell’INPS dei requisiti – graduatorie – esito richiesta – codice univoco beneficio – scadenza utilizzo codice univoco 
L’INPS verifica il possesso dei requisiti per l’accesso al contributo in oggetto sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e di quelle reperibili attraverso il collegamento alle banche dati di altre Amministrazioni pubbliche.
Al termine del periodo stabilito per la presentazione delle domande saranno stilate le graduatorie per l’assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia autonoma, tenendo conto del valore ISEE e, a parità di valore ISEE, dell’ordine di presentazione. Il completamento della definizione delle graduatorie verrà comunicato con apposito messaggio, pubblicato sul sito istituzionale.
L’esito della richiesta verrà altresì notificato tramite SME e/o mail ai soggetti richiedenti ai recapiti indicati in domanda e sarà consultabile sulla medesima procedura utilizzata per la presentazione della domanda, in particolare, nella sezione “Ricevute e provvedimenti”.
 
In caso di accoglimento della domanda, verrà reso disponibile il relativo provvedimento con l’indicazione dell’importo del beneficio e del codice univoco associato da consegnare al professionista presso cui si tiene la sessione di psicoterapia e da utilizzare dallo stesso ai fini della rendicontazione. Il beneficiario avrà 180 giorni di tempo, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio che comunica il completamento della graduatoria, per usufruire del bonus in oggetto e delle sessioni di psicoterapia con l’utilizzo del codice univoco.
 
Utilizzo del contributo
A ogni beneficiario viene comunicato un codice univoco, che individua il contributo assegnato e che dovrà essere comunicato al professionista per ogni sessione di psicoterapia. 
Il professionista, in apposita sezione, dovrà indicare il codice univoco, in fase di prenotazione o di conferma della sessione di psicoterapia, unitamente al codice fiscale del beneficiario. L’erogazione dell’importo spettante, nella quota massima di 50 euro a seduta, verrà erogato direttamente a favore del professionista secondo le modalità da esso indicate.
 
Copertura finanziaria
L’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge n. 228/2021, come confermato dall’articolo 1 del decreto interministeriale del 31 maggio 2022, fissa nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2022 l’importo complessivo delle risorse destinate al beneficio in parola.

A questo indirizzo è possibile leggere il decreto completo https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/06/27/22A03765/sg

Clicca qui per accedere sul portale Inps.

REQUISITI : ACCEDERE TRAMITE AUTENTICAZIONE AL PORTALE; AVERE LA TESSERA SANITARIA; CERTIFICAZIONE ISEE

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